TESTO A CURA DI Giovanna Milella, laureata in economia & management, si è successivamente orientata alla formazione in counseling. Si occupa di relazioni di genere dal punto di vista del sistema legislativo, per una affermazione economica e sociale del principio di parità nel rispetto della diversità di genere.
DAL DIRITTO DI VOTO ALLA LEGGE SUL FEMMINICIDIO
Per secoli le donne sono state oggetto e non soggetto delle leggi…
Il sistema legislativo in Italia, per molto tempo ha rispecchiato una divisione dei generi in cui le donne non erano considerate persone autonome, ma parte…proprietà…prosecuzione dell’uomo.
Il quadro normativo agli inizi del ‘900 non solo riproduceva il sistema di valori e di principi sociali, economici e culturali in cui era strutturata la società del tempo, ma in qualche modo le leggi stesse contribuivano a fondare e consolidare radicandola la divisione impari tra i sessi.
La svolta di tendenza, l’inizio del cambiamento si può datare con la fine della seconda guerra mondiale e la nascita della Repubblica.
La costituzione Italiana attraverso alcuni articoli chiave, ha posto i presupposti fondamentali affinché l’intero impianto legislativo nel suo insieme assumesse su di sé la forza immensa di capovolgere questo assetto, da un lato recependo i cambiamenti sociali ed economici che la situazione del paese presentava alla fine del conflitto mondiale e insieme attribuendo, con uno sforzo di lungimiranza, all’impianto legislativo un potere propulsivo ed innovativo del sistema di valori, che presentava ancora, per molti versi e in alcune zone geografiche più che in altre, caratteristiche di divisione dei ruoli sociali di tipo sessista, nonostante gli evidenti passi in avanti che le donne stavano proponendo all’assetto del tempo.
In questo quadro di riferimento va inserito l’ excursus legislativo che qui proponiamo.
Nel 1919, in anteprima assoluta rispetto a ciò che la Costituzione e le successive leggi consolideranno qualche anno più tardi, succede una cosa importante per le donne, viene abolito l’istituto dell’autorizzazione maritale, richiesta alle donne sino ad allora per dare validità agli atti di disposizione economico-patrimoniale (donazioni, alienazioni di immobili, cessione e riscossione di capitali, etc).
Sino a quella data, in modo se vogliamo quasi paradossale per il tempo, visto lo stigma sociale attribuito alle cosiddette zitelle, (anche se a guardarlo oggi non ci appare forse più cosi paradossale) solo le donne non coniugate (nubili e vedove) potevano disporre economicamente in modo autonomo dei propri beni, mentre le donne coniugate dovevano ricevere l’autorizzazione dal proprio marito, che in questo modo le rappresentava e le “tutelava” verso l’esterno.
La stessa legge che rendeva le donne “capaci di agire” nella gestione dei loro beni privati, le ammetteva al pubblico impiego, tranne che in magistratura e nell’esercito, in quanto si sosteneva, per esempio, che le donne non avessero le qualità di equilibrio richieste per fare il giudice, esposte al ciclo mestruale ogni mese.
Solo negli anni ‘60, è stato loro possibile concorrere per ricoprire questa funzione, come vedremo più avanti.
In quel periodo la legge sul Suffragio universale voluta da Giolitti nel 1912, ribadì l’esclusione delle donne dal voto amministrativo e politico, segnando una sconfitta del movimento suffragista italiano.
Il ventennio fascista segna un pesante arretramento persino rispetto ai parzialissimi risultati raggiunti nell’Italia liberale e giolittiana.
Il fascismo infatti ripropone in modo forte il culto virilistico del capo e della guerra e dall’altra parte un modello di donna –madre, dedita in esclusiva alla casa e ai figli. Questo modello era al tempo egemone nella cultura generale, e non solo nella ideologia fascista che, per questo aspetto si poté limitare ad un rappel à l’ordre.
In termini legislativi tutto ciò portò al gravissimo passo indietro costituito dal Regio Decreto Legge del 1938, che limitava la presenza delle donne nell’attività pubblica e privata alla percentuale del 10%.
Lo scopo era evidentemente quello di ribadire la vocazione materna e casalinga delle donne, escluse per natura da ogni attività pubblica e solo a fatica tollerate come lavoratrici extra domestiche.
Solo dopo la caduta della dittatura e la fine della guerra il suffragio universale venne esteso alle donne già con il DL Luogotenenziale n.23 del 1945.
Fu poi la Costituzione, entrata in vigore il 1°Gennaio 1948, a porre i principi di tutta la legislazione successiva sui diritti delle donne:
L’Art. 3 – “ Tutti i cittadini…sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso…”
L’Art.29 – “Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi”
L’Art.37 – “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano lavoratore”
L’Art.48 – “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”
L’Art.51 – “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”
Questo articolo è stato riformato nel 2003 con la legge n.1 :
“La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le PariOpportunità tra uomini e donne”
Si propone di seguito un breve elenco delle principali leggi che dall’avvio della Repubblica hanno segnato importanti passaggi in avanti nel riconoscimento, senza discriminazioni, delle donne all’interno della società italiana, con riferimento a diversi contesti:economico, produttivo, sociale, con riferimenti alla salute e alle relazioni familiari, tenendo conto delle difficoltà che inevitabilmente si incontrano nello stabilire confini netti in cui collocare l’intervento normativo che fisiologicamente vede sovrapporsi contesti ed ambiti tra loro intersecati e connessi:
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1950 – L.860 tutela fisica ed economica lavoratrici madri
Prima legge di tutela delle lavoratrici madri. Sancisce tra l’altro il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo, pari ad otto settimane dopo il parto di astensione obbligatoria dal lavoro. Viene, inoltre, ribadito l’obbligo per i datori di lavoro di istituire le “camere di allattamento”.
1957 – L. 1203 sulla parità salariale
1963 – L.7 divieto di licenziamento per matrimonio
Si introduce il divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private, con esclusione di quelle addette ai servizi familiari e domestici.
1963 – L. 66 ammissione delle donne ai pubblici uffici e professioni.
La donna può accedere a tutte le cariche professionali ed impieghi pubblici, compresa la magistratura , nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.L’arruolamento delle donne nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.
1965 – L.929 Esecuzione della Direttiva n.100 del Bureau International
du Travail (BIT)
Sancisce l’uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile
1968/69 – Sparisce il reato dell’adulterio femminile e del concubinato
maschile
Il reato di “adulterio” a carico della moglie che avesse tradito il marito, per il quale era prevista la pena della reclusione fino ad un anno ( art.559 codice penale)-
Il reato di “concubinato” a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove, per il quale era stabilita la pena della reclusione fino a due anni (art.560 codice penale).
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con due sentenze rispettivamente del 1968 e del 1969, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi questi due articoli, sicché oggi la violazione del dovere di fedeltà non costituisce più un reato. Però il dovere di fedeltà continua ad avere rilevanza sul piano giuridico, oltre che sociale, ed è inteso dalla giurisprudenza nel senso di ’lealtà’, ossia come impegno reciproco dei coniugi di non tradire la fiducia dell’altro.
1970 – L.898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Conosciuta come legge sul Divorzio, introduce non solo la possibilità di separarsi e successivamente divorziare, ma importanti norme sulla tutela dei minori e sulla tutela del coniuge più debole
1971 – L.1204 tutela per le lavoratrici madri
Viene introdotto per la prima volta il concetto fondamentale di maternità non solo come valore individuale ma come valore sociale di cui la società tutta deve farsi carico.
Predispone una serie di rimedi assistenziali, economici e normativi che consentono alla donna di continuare a svolgere il proprio lavoro senza compromettere la cura dei figli e le connesse attività familiari
1971 – L.1044 Piano quinquennale per l’istituzione degli asili nido
comunali con il concorso dello stato
In particolare la legge punta a realizzare nel quinquennio 1972/1976 la costruzione di almeno 3.800 asili nido comunali
1975 – L.151 Nuovo diritto di famiglia
La riforma del Diritto di Famiglia attua il principio costituzionale della parità tra coniugi (art.29 ). Tra le altre conquiste al femminile questa legge abolisce il concetto di capo famiglia e riconosce diritti economici ad entrambi i coniugi. Riformando in profondità il Codice Civile del ‘42
1975 – L.405 Introduzione dei Consultori familiari
Per la tutela della salute riproduttiva delle donne
1977 – L. 903 Totale parità sul lavoro
Introduce il concetto di parità e non solo di tutela delle lavoratrici con il diritto di astensione dal lavoro anche al padre in alternativa alla madre. Si impedisce la ricerca di personale selezionata per sesso unificando le liste di collocamento, sino a questo momento suddivise tra maschi e femmine.
1978 – L.194 Norme per la tutela della maternità e l’interruzione
volontaria della gravidanza
La legge ha lo scopo di tutelare le donne ponendo fine alle pratiche illegali di aborto clandestino, normando in maniera precisa e severa l’interruzione assistita della maternità.
La stessa legge prevede numerosi interventi rivolti alla prevenzione della pratica abortiva.
1981 – L.442 Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e
del matrimonio riparatore
L’art.587 del Codice Penale riguardava l’omicidio come delitto di genere in quanto relativo alla moglie, alla figlia e alla sorella. La donna era il “contenitore” dell’onore, intesa come oggetto, il soggetto invece era l’uomo con cui la donna era in relazione, al maschio infatti apparteneva l’onore in questione.
1987 – L.546 Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Estende alle donne che lavorano in proprio i diritti delle lavoratrici dipendenti
1990 – L.379 Indennità di maternità per le libere professioniste
1991 – L.125 azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna
nel lavoro
Lo stato italiano con questa legge recepisce i principi del Trattato di Amsterdam, introducendo oltre al concetto di parità tra uomo donna nel lavoro il concetto di pari opportunità, prevedendo azioni positive per rimuovere gli ostacoli e il concetto di discriminazione indiretta. Si istituisce il Comitato Pari Opportunità a livello nazionale e la figura della Consigliera di Parità. Tale figura viene ulteriormente ribadita e precisata nei suoi compiti dalle modifiche successive apportate con D.L. n.196 del 23 maggio 2000.
1992 – L.215 imprenditoria femminile
1996 – L.66 Norme contro la violenza sessuale
Si riconosce sostanzialmente che la violenza sessuale non è reato contro la morale, ma contro una persona, inasprendo le pene, in particolar modo contro la violenza verso i minori e la violenza di gruppo.
1999 – L.380 delega al Governo per l’istituzione del Servizio militare
volontario femminile
È permesso anche alle donne l’accesso alla carriera militare, mediante la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di Ufficiali e Sottoufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, nelle forze armate e nella Guardia di Finanza
2000 – L.53 sostegno della maternità e della paternità – congedi
parentali
Con questa norma si dispone il diritto alla cura alla formazione per il coordinamento dei tempi nelle città. La legge mira a promuovere un equilibrio tra i tempi del lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap.
Da una parte la norma destina un fondo per l’occupazione a favore delle aziende che prevedano azioni positive in favore della flessibilità degli orari, dall’altro consente ai genitori di usufruire di particolari forme di flessibilità tra le quali il part-time, telelavoro, lavoro a domicili, orario flessibile in entrata ed in uscita, banca delle ore.
2001 – L.154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Qualora il coniuge o il convivente abbia tenuto condotta pregiudizievole per tutelare l’incolumità delle persone offese il giudice può adottare come misura cautelare l’allontamento dell’imputato dalla casa familiare o anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa.
2003 – Legge Costituzionale n1
Introduzione nell’art.51 della Costituzione del concetto di pari opportunità tra uomini e donne
2003 – Art 91 finanziaria 2003
Asili nido nei luoghi di lavoro
2007 – Direttiva per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne
nelle Amministrazioni Pubbliche
2009 – L.38 sullo Stalking
Introduce il reato di atti persecutori , punendo la condotta di atti che in passato venivano giustificati come manifestazioni di semplice ed innocuo gallismo
2011 – Ratifica della Convenzione di Istanbul su Prevenzione e lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e della violenza
domestica
Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo che protegge le donne contro qualsiasi forma di violenza
La convenzione è stata approvata dal Consiglio dei Ministri della UE il 7 Aprile del 2011 ed è stata ratificata dall’Italia il 28 Maggio 2013.
2013 – L.119 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere
La Legge mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking), sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico.
Quanto contenuto nel Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242 riguarda nello specifico la prevenzione e contrasto della violenza di genere.
Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori. Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona. Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica. Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Azioni per i centri antiviolenza e le case di rifugio.